lettera da Carlo Romagnoli – ISDE Umbria

Alle donne ed agli uomini che a Borgigiglione sono esposti ai danni alla salute, all’ambiente ed alla qualità della vita derivanti dalla discarica.
Il sito “www.AmbienteDiritto.it” il 18 gennaio 2012 ha pubblicato una nota a firma dell’avv. GIULIO FORLEO “La normativa sulle discariche e il problema delle emissioni diffuse”, che nella parte finale riporta indicazioni che potrebbero essere utili al caso specifico dei cattivi odori emanati ( tra le altre emissioni ) dalla discarica di Borgogiglione.

“…..Dando uno sguardo alla giurisprudenza che si è occupata del problema delle “emissioni diffuse” si scopre che da parte di comunità molestate da tali emissioni si è scelta spesso la strada alternativa della contestazione dell’art. 674 c.p.- Getto pericoloso di cose secondo il quale “ Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino 206 euro ”.

Proprio in tal senso si è, di recente, pronunciata la Corte di cassazione 1 1 secondo cui “ non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, il reato di cui all’art. 674 c. p. è configurabile addirittura anche nel caso di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera . L’evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti ” .

* Avvocato del Foro di Roma
1: Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2011, n. 42387.”

Vi invio inoltre in allegato il testo della proposta di legge di iniziativa popolare presentato da me, Ciotti, Vantaggi, Pacioni ed altri per democratizzare il servizio sanitario e permettere ai cittadini di riprendere il controllo anche sui servizi di prevenzione ambientale , che è uno dei problemi comuni ai 46 comitati che in Umbria si battono , con coraggio e grandi difficoltà, per tutelare la salute e l’ambiente.
Dato che il privato fa affari mettendo a valore i territori e la salute di chi ci vive e che i servizi “pubblici” rispondono a logiche diverse da quelle della salute dei cittadini che pure li finanziano pagando le tasse, si pone il probelma di attivare una lotta che unifichi le diverse situazioni e modifichi le attuali politiche di servizio al privato di ASL ed ARPA.
A Terni infine stiamo attivando insieme al Comitato No Inceneritori! un Osservatorio indipendente su salute ambiente che sta mettendo in discussione il ruolo dell’ARPA, di cui viene finalmente messa in dubbio l’indipendenza di giudizio e la trasparenza nella esecuzione di rilievi e misure sull’inquinamento da inceneritori. Anche questa potrebbe essere una strada da seguire.

Mi piacerebbe poter parlare di queste cose con voi..

Carlo Romagnoli
Referente ISDE Umbria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *