Statuto

Statuto dell’associazione “Osservatorio Borgogiglione”

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

  1. E’ costituita l’associazione denominata Osservatorio BORGOGIGLIONE con sede in Colle Umberto (Perugia), presso Vagnetti Gioacchino, str. Colle Umberto– P.Nese n.25/I, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
    L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.
  2. L’Osservatorio non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale salvo che essa non sia finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale e che non sia prevalente rispetto allo stesso.
  3. E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.
  4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
  5. La durata dell’Osservatorio è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

  1. L’Osservatorio è autonomo da partiti politici, associazioni sindacali e imprenditoriali e persegue i seguenti scopi:
    • avere cura dell’area omogenea a nord di Perugia, alle pendici dei monti Acuto, Tezio e Malbe, attraversata dal torrente Caina e lambita dal lago Trasimeno, intesa come”bene comune”;
    • favorire nei cittadini la cultura del rispetto dell’ambiente e promuovere iniziative di valorizzazione del comprensorio che risultino effettivamente eco-sostenibili;
    • contribuire, in tutte le sedi e le occasioni, allo sviluppo della trasparenza e della partecipazione democratica, nel rispetto e per l’attuazione dei principi Costituzionali.

    In particolare, per rispondere alle gravi emergenze ambientali del momento, l’Osservatorio si attiva per:

    • monitorare la discarica dei rifiuti sita in località BorgoGiglione (Magione);
    • monitorare la gestione del servizio integrato rifiuti e promuovere in Umbria la “strategia rifiuti zero”.

    L’Osservatorio intende anche promuovere:

    • iniziative per mantenere sotto controllo pubblico i servizi pubblici locali, in particolare il servizio idrico integrato e il servizio gestione integrata dei rifiuti, e per dare piena attuazione agli strumenti di “partecipazione civica” come già previsto dalla vigente normativa;
    • iniziative a difesa del territorio e per la tutela e la cura dei numerosi beni artistici/storici/culturali, che danno identità e lustro al comprensorio.

    Nell’ambito dei propri fini istituzionali, l’Osservatorio può svolgere le seguenti attività:

    • informazione, attraverso convegni ed editoria in tutte le forme tecniche;
    • eventi e manifestazioni pubbliche autorizzate.
  2. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Osservatorio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e da simpatizzanti esperti del settore, ma all’occorrenza può costituire un Comitato scientifico.
  3. L’Osservatorio ricerca la collaborazione fattiva delle associazioni e dei comitati civici che operano per la valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente e della qualità della vita delle persone, nella reciproca piena autonomia. È altresì interessato alla collaborazione e allo scambio di esperienze con enti, associazioni e movimenti che operano in Umbria e nelle altre regioni italiane con finalità analoghe.

Art. 3 – Risorse economiche

  1. L’Osservatorio trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • eventuali quote annuali e contributi degli associati;
    • contributi per la realizzazione di ricerche, progetti o iniziative da parte dello Stato, dell’Unione Europea e di organismi internazionali; non chiede contributi finanziari alle Regioni nè agli Enti locali o alle imprese;
    • entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di manifestazioni, raccolta fondi, attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali degli associati e dei terzi compresa la destinazione del 5 per mille scelta nel modello della dichiarazione dei redditi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Osservatorio né all’atto del suo scioglimento.
  3. L’esercizio finanziario annuale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
  5. La Responsabilità patrimoniale è attribuita al Presidente, al Vice Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Soci

  1. Il numero dei soci è illimitato.
  2. Sono membri dell’Osservatorio i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, giuridiche, movimenti o associazioni che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Osservatorio stesso e ad osservare il presente statuto. Non possono essere soci partiti e associazioni sindacali o imprenditoriali.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

  1. L’ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
  2. sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate;
  3. il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi iscritti nel libro dei soci;
  4. la qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso;
  5. il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Osservatorio almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso;
  6. l’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
    • mancato versamento per due anni della eventuale quota associativa richiesta;
    • comportamento contrastante con gli scopi dell’Osservatorio;
    • persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  7. in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
  8. il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate.

Art. 6 – Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Osservatorio;
    • a versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita di cui al precedente articolo 4.
  2. I soci hanno diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Osservatorio;
    • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Osservatorio.
  4. I soci che ricoprono incarichi politici e/o istituzionali, a livello di Enti locali e di Enti regionali, nazionali o internazionali, non possono essere nominati nelle cariche associative dell’Osservatorio.

Art. 7 – Organi dell’Osservatorio

  1. Sono organi dell’Osservatorio:
    • L’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Collegio dei Revisori;
    • il Collegio dei Probiviri;
    • il Presidente;
    • il Vice Presidente;
    • il Segretario.
  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

Art. 8 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
    Ogni socio, dispone di un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
  2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Osservatorio ed in particolare:
    • approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
    • nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori;
    • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    • delibera l’esclusione dei soci;
    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità.
  4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Consiglio.
    L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo stesso, o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
  5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipi almeno la metà più uno dei soci.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
  8. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario o, ove il segretario non sia nominato, da persona chiamata a svolgere funzioni di segretario all’inizio dell’assemblea, il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci aventi diritto al voto in assemblea.
    I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
  2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l’Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio.
  3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, può nominare un Vice-Presidente e un Segretario.
  4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
    • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • predisporre il bilancio consuntivo;
    • nominare facoltativamente il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
    • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la eventuale previsione e determinazione di una quota associativa annuale.
    • il Consiglio non può autorizzare uscite finanziarie superiori alle entrate.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Segretario; ove Vice Presidente e Segretario non siano stati nominati dal consigliere più anziano.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
    Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
    In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante e-mail, fax o telegramma, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
  8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e dal Segretario stesso, vengono conservati agli atti, ove il segretario non sia nominato i verbali saranno redatti dal Presidente.

Art. 10 – Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Osservatorio di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano se nominati, al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario.
  3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente, la cui nomina è facoltativa, è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento, può compiere gli atti cui è delegato dal Presidente.

Art. 12 – Il Segretario

  1. Il Segretario la cui nomina è facoltativa, è eletto dal Consiglio Direttivo, opererà sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
  2. Redige e conserva tutti i registri generali dell’Osservatorio compresi i libri verbali, nota delle presenze, nomina delle deleghe attribuite dal Presidente.
  3. Provvede alla gestione finanziaria dell’Osservatorio, rilasciando quietanze per gli incassi, e provvedendo ai pagamenti su mandato sottoscritto dal Presidente.
  4. Gestisce il fondo cassa che non dovrà eccedere € 500,00 la cui reintegrazione sarà effettuata su mandato del presidente.
  5. Predispone il rendiconto annuale e semestrale da sottoporre al Consiglio.
  6. Ove il Segretario non sia eletto, tali mansioni spettano al Presidente.

Art. 13 – Collegio dei revisori

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, la cui nomina è facoltativa, è composto da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quanto i componenti dei Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
  2. In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.
  3. Il Collegio esercita la vigilanza sulla amministrazione del Comitato ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
    Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme e regolamenti o di legge.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso dell’annualità, subentra il revisore supplente.

Art. 14 – Collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri, la cui nomina è facoltativa, è composto da due membri nominati dall’Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.
  2. Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Osservatorio o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell’Osservatorio, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
  3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell’Osservatorio, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 15 – Norme finali

  1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Osservatorio, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
  2. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.
  3. Il presente statuto è composto di n. 15 articoli esteso su cinque pagine compresa la presente.

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per il bene comune